Come il parere dell’Ispra: il Tar del Lazio ha chiarito che la valutazione d’incidenza dei calendari venatori ha carattere obbligatorio ma non vincolante.
Hanno la configurazione di un atto d’indirizzo che non vincola l’attività amministrativa, e dunque non hanno la forza d’incidere sui provvedimenti: è con questa motivazione che il Tar del Lazio (sentenza 2723/2024) ha formalmente respinto il ricorso di Federcaccia, Anuu migratoristi, Enalcaccia, Arcicaccia, Italcaccia e Libera Caccia contro le Linee guida nazionali che, approvate in Conferenza Stato-Regioni, spiegano come effettuare la valutazione d’incidenza ambientale dei calendari venatori; l’analisi resta comunque obbligatoria.
Ma la sconfitta è molto parziale: pur puntando alla dichiarazione d’illegittimità, e dunque all’annullamento, le associazioni venatorie avevano infatti detto che si sarebbero accontentate d’una sentenza che chiarisse che le Linee guida non hanno natura vincolante.
L’argomentazione del ricorso era molto articolata: si contestavano gli ostacoli «alla tempestiva conclusione della procedura d’approvazione dei calendari venatori», e si chiedeva al Tar di chiarire che le Linee guida non fossero «espressione del potere pianificatorio»; i calendari infatti servono esclusivamente a specificare la disciplina di un’attività già normata a livello statale dalla legge 157/92.
Il Tar ha deciso di compensare le spese di lite: è l’ultimo passaggio che rende definitivamente indolore (quasi: era meglio una dichiarazione d’illegittimità, che avrebbe reso la valutazione d’incidenza non obbligatoria) la sconfitta delle associazioni.
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