La normativa comunitaria ha sancito il divieto per gli operatori non professionali o non autorizzati di acquistare, utilizzare e detenere acqua ossigenata, uno dei prodotti chimici più utilizzati ai fini dello sbiancamento e della preparazione dei trofei.
La sostanza più largamente utilizzata per lo sbiancamento di ogni parte in osso del nostro trofeo è il perossido di idrogeno, più comunemente conosciuto come acqua ossigenata, ad alta concentrazione, cioè a percentuale del 35%, definita anche a 130 volumi.
Pur essendo un prodotto che richiede una certa accortezza nella manipolazione (quantomeno occhiali e guanti protettivi), ha il vantaggio di operare rapidamente e rendere assolutamente pulito e sgrassato l’osso, agevolando anche, nelle fasi preliminari di bollitura, il distacco dei tessuti.
La nuova normativa comunitaria
Purtroppo l’epoca di utilizzo dell’acqua ossigenata sembra essere tramontata, quantomeno per alcuni operatori.
Il 20 giugno 2019 è stato infatti emanato dal Parlamento e dal Consiglio europeo il regolamento Ue n° 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che ha tra l’altro modificato precedenti regolamenti in materia, il quale inserisce tra le sostanze potenzialmente utilizzabili nella preparazione di sostanze esplodenti proprio il perossido di idrogeno alle concentrazioni sopra indicate.
Il regolamento, citiamo testualmente, «stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitare la disponibilità di tali sostanze o miscele per i privati e allo scopo di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento».
Norme stringenti
Norme molto stringenti, quindi, che si applicano non solo all’uso e alla detenzione dei prodotti, ma all’intera catena produttiva e distributiva.
A titolo esemplificativo, il regolamento prevede (articolo 6) che possano essere rilasciate licenze di utilizzo delle sostanze anche ai privati, ma solo a seguito di verifiche estremamente accurate, tra cui la dimostrazione di necessità e di legittimità dell’utilizzo, l’eventuale presenza sul mercato di prodotti alternativi, i precedenti penali del richiedente che ne possano compromettere l’affidabilità, le modalità di immagazzinamento in condizioni di sicurezza; prevendendo, in assenza dei requisiti, il rifiuto della licenza.
Gli stessi operatori economici che gestiscono le sostanze in oggetto devono inoltre provvedere (articolo 7) a reciproche informative circa la pericolosità delle stesse e le limitazioni imposte nelle cessioni ai privati.
È poi stabilito espressamente un sistema di segnalazione volto a far emergere le eventuali transazioni sospette. A tale scopo, grossisti e dettaglianti (anche online) devono segnalare i potenziali clienti che non siano in grado di precisare il successivo uso del prodotto, che intendano acquistare sostanze in quantità o combinazioni insolite, che non acconsentano a qualificarsi o a fornire documenti attestanti la propria attività, che vogliano utilizzare metodi di pagamento non tracciabili.
Divieto per i cacciatori
Ciò per quanto riguarda, ripetiamo, l’acquisto e l’uso da parte di privati. Questi rimangono invece consentiti da parte dei soggetti che, a titolo commerciale o professionale, abbiano specifica necessità di detenere e utilizzare sostanze pericolose e che possiedano la relativa licenza. Per quanto può interessare la nostra categoria, in breve, i rivenditori autorizzati e i tassidermisti professionali abilitati, oltre a coloro che esercitano un’attività che necessita, per altri motivi, del perossido di idrogeno (operatori del legno e dell’edilizia, ad esempio).
Ciò significa, in definitiva, la materiale impossibilità di utilizzo da parte del semplice cacciatore e appassionato, a meno di munirsi delle licenze sopra descritte, eventualità che appare però piuttosto onerosa in termini di costi-benefici.
Il regolamento ha previsto, tra l’altro (articolo 23 punto 5), un periodo transitorio durante il quale era da ritenersi consentito l’uso dei precursori legalmente acquistati prima del 1° febbraio 2021. Tale periodo si è tuttavia definitivamente concluso in data 2 febbraio 2022 per cui, a oggi, anche la semplice detenzione appare illecita. Illecito che, essendo collegato anche a motivazioni di pubblica sicurezza, potrebbe avere spiacevoli conseguenze anche sulla titolarità o sul rinnovo del porto d’armi a uso caccia; è pertanto assolutamente consigliabile evitare comportamenti superficiali in questa materia.
Le alternative per i privati
Quali sono le soluzioni? Per la verità, già prima di questa complicata vicenda normativa, l’uso dell’acqua ossigenata aveva alcune alternative. Una è l’esposizione del trofeo da trattare agli agenti decompositori presenti in natura (larve, insetti) fino a ottenerne la pulizia. Metodo tuttavia, oltre che “olfattivamente” poco piacevole, piuttosto grossolano, in quanto non elimina i microscopici residui di grasso e sostanze organiche, e non decolora l’osso, tanto che comunque anche tale pratica era associata da molti al successivo utilizzo del perossido di idrogeno.
Esistono poi altre sostanze sbiancanti, che tuttavia difficilmente presentano la comodità dell’acqua ossigenata; la soda caustica, ad esempio, è piuttosto efficace, ma oltre a essere più pericolosa per l’utente in caso di contatto diretto (causa ustioni e lesioni pericolose), una volta applicata, anche se asciutta, continua comunque ad agire sul trofeo, rendendolo fragile e soggetto a sbriciolamenti e a deterioramenti nel tempo.
Pare quindi che, fino alla comparsa sul mercato di prodotti succedanei della vecchia acqua ossigenata, il metodo più sicuro per prendersi cura dei trofei ottenuti a caccia sia, anche per gli apprendisti preparatori (se privi di licenza), rivolgersi al proprio tassidermista di fiducia.
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