Con una sentenza articolatissima il Tar della Toscana ha respinto il ricorso di Eps e Corifat, che contestavano alcune parti della normativa regionale sugli istituti faunistici privati.
Finché resta in vigore il piano faunistico-venatorio, non si possono variare i confini degli istituti faunistici privati (aziende faunistico- e agrituristico-venatorie; aree addestramento cani; centri per la riproduzione naturale della fauna): una disposizione diversa rischierebbe infatti di vanificare lo scopo e il significato della pianificazione, che «impedendo che l’assetto territoriale si congeli» resta in equilibrio grazie alla possibilità d’intervenire in caso di trasformazioni o di revoca delle autorizzazioni.
È questa la motivazione con cui il Tar della Toscana (sentenza 309/25) ha respinto la parte principale del ricorso sollevato dall’Eps e dal Corifat, il Comitato regionale degli istituti faunistici toscani, contro i regolamenti d’attuazione della legge regionale sulla caccia.
Rimangono valide anche le altre disposizioni contestate: gli Atc mantengono «un ruolo consultivo obbligatorio» per la pianificazione del prelievo degli ungulati nelle aziende agrituristico-venatorie; ed è compatibile con la legge la disposizione che mette a rischio l’autorizzazione delle aziende faunistico-venatorie in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione della fauna.
Infine il Tar ha deciso di non esprimersi sulla liceità delle gare cinofile nelle Zone di ripopolamento e cattura e nelle Zone di rispetto venatorio: l’Eps e il Corifat non hanno infatti specificato in che modo questa possibilità leda il loro interesse.
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