Se viene meno il rapporto di fiducia, è lecito sostituire i rappresentanti delle associazioni venatorie nell’Atc.
Niente vieta di sostituire i rappresentanti delle associazioni venatorie nell’Atc anche in quelle Regioni, come l’Abruzzo direttamente considerato, in cui la legge non lo prevede esplicitamente. La mossa è legittima per via “dell’imprescindibile connotato fiduciario” alla base della designazione. Se viene meno, l’associazione venatoria può richiedere una nuova nomina all’organo politico. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato. Evidentemente in questo caso il principio di rappresentatività trova forza soltanto nel vincolo di mandato.
Tra l’altro alcune leggi regionali stabiliscono esplicitamente la possibilità di rimozione (si veda per esempio il caso toscano: “i membri del comitato di gestione decadono in caso di assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni o di revoca della designazione da parte dell’organizzazione o associazione di riferimento”).
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