Il Tar ha respinto il ricorso delle associazioni animaliste sul calendario venatorio della Toscana; interessante il passaggio sui key concept per la migratoria.
Non hanno impugnato nel dettaglio le singole disposizioni che intendevano contestare, né specificato i periodi di caccia che ritenevano illegittimi: pertanto il Tar (sentenza 595/2022) ha respinto il ricorso di Lipu, Wwf, Enpa, Lav e Lac sul calendario venatorio della Toscana. D’altra parte la Regione sembra aver «puntualmente e specificamente» motivato le proprie scelte sia con argomentazioni tecniche sia con indagini e studi mirati sul territorio regionale.
Non devono infine essere sottovalutate le parole riservate ai key concept per la migratoria. Innanzitutto, ma questo è assodato ormai da anni, il parere dell’Ispra non è vincolante e pertanto il suo mancato recepimento non è di per sé ragione d’illegittimità del calendario. Soprattutto però il Tar segnala che «oltre a basarsi su studi condotti ad ampio raggio» i dati impiegati dall’Ispra «non risultano del tutto pacifici; vi sono infatti discordanze» tra Stato e Stato a seconda della diversa collocazione geografica.
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