Le cause civili sul risarcimento danni da incidenti stradali con la selvaggina devono coinvolgere le Regioni. Lo ha deciso la Cassazione.
A loro spetta fare le leggi, programmare, coordinare e controllare, di fatto utilizzano il patrimonio faunistico “per perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”: sono le Regioni a dover esser chiamare in causa per il risarcimento danni da incidenti stradali con la selvaggina. Dunque le Regioni e non le Province, sulle quale eventualmente potranno rivalersi in seguito. Lo ha deciso la terza sezione civile della Cassazione respingendo il ricorso della Regione Abruzzo. Sono state così sistemate “alcune disarmonie applicative” di una giurisprudenza fin qui non univoca.
Lo Stato attribuisce alla Regioni specifiche competenze per tutelare le specie selvatiche di cui ha la proprietà indisponibile. Di fatto, la Regione utilizza gli animali di cui è formalmente titolare lo Stato “per trarne un’utilità collettiva pubblica per l’ambiente e l’ecosistema”. La Cassazione ritiene dunque legittimo applicare l’articolo 2052 del codice civile, secondo il quale “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. È un principio che non si applica solo agli animali domestici e che è fondato non sulla custodia, evidentemente impossibile per la fauna selvatica, ma sulla proprietà. Scansare il regime di responsabilità costituirebbe un ingiustificato privilegio per la pubblica amministrazione.
I criteri per ottenere il risarcimento danni da incidenti stradali con la selvaggina
Per ottenere il risarcimento danni da incidenti stradali con la selvaggina bisogna perciò dimostrare che l’evento non è fortuito, ossia che la Regione non ha adottato tutte le misure necessarie a impedirlo. La responsabilità viene infatti meno in caso di evento eccezionale, imprevedibile, “al di fuori della sfera del possibile controllo”.
Vale il medesimo principio che si applica alla manutenzione delle strade. Non si può chiedere alla pubblica amministrazione di eliminare del tutto il rischio di incidenti, bisogna ridurlo al caso fortuito.
Chi è alla guida deve inoltre dimostrare che la specie selvatica è responsabile della dinamica del sinistro. A chi si mette su strada si richiede dunque “ogni opportuna cautela nella condotta di guida”. Perché il danno sia risarcibile integralmente è necessario che chi guida abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente e che il comportamento dell’animale sia imprevedibile e irrazionale (nota filosofica a margine: curioso parlare di razionalità per un animale). La condotta deve essere valutata con particolare rigore nelle aree in cui è segnalata o nota la presenza di animali selvatici.
Risarcimento danni da incidenti stradali con la selvaggina: in breve
È la Regione l’ente eventualmente chiamato a risarcire i danni da incidenti stradali con la fauna. Per un ristoro integrale, bisogna che il sinistro non sia fortuito e che chi è alla guida abbia fatto tutto il possibile per evitarlo.
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