Discutendo il ricorso delle associazioni animaliste sullo scorso calendario venatorio regionale, il Tar delle Marche ha convalidato le disposizioni sulle modalità d’esercizio della caccia nel territorio regionale.
Dopo una serie di notizie negative in fila (niente preapertura alla tortora in Umbria, Veneto, Basilicata e, ultima, Calabria; in Campania niente preapertura in assoluto), la giustizia amministrativa rende finalmente possibile accennare un sorriso: discutendo il ricorso di Wwf, Lipu, Lac, Lav ed Enpa sul calendario venatorio della scorsa stagione (sui contenuti s’era già espresso, anticipando al 10 gennaio la chiusura della caccia ai turdidi e alla beccaccia, e dimezzando il numero di giornate aggiuntive per la caccia alla migratoria a ottobre e novembre; sul resto non ritiene di dover dire altro, considerato che gli effetti sono esauriti), con la sentenza 722/2024 il Tar delle Marche ha deciso di convalidare le disposizioni sulle modalità d’esercizio della caccia, visto che «almeno in via teorica mantengono la loro validità fino alla sostituzione».
Erano tre gli argomenti in discussione, e la Regione si è mossa bene su tutti identificando le zone umide in cui è vietato l’impiego delle munizioni in piombo, realizzando il catasto degli incendi boschivi (è compito del cacciatore informarsi di volta in volta sulla qualifica della zona in cui si sta muovendo) e vietando la caccia in prossimità dei valichi montani. Su quest’ultimo aspetto l’Ispra s’è limitato a sollecitare un approfondimento; in ogni caso «l’eventuale incompleta individuazione dei valichi montani interessati dalla migrazione dell’avifauna non rende di per sé illegittimo il calendario venatorio».
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