Il Tar ha respinto il ricorso della Lac sul calendario venatorio delle Marche di qualche stagione fa.
Non riguardava quello in corso anche se quello in corso intendeva influenzare puntando sui «possibili effetti conformativi della sentenza», ma proprio per questo nella giornata di ieri il Tar (sentenza 906/2023) ha respinto il ricorso della Lac sul calendario venatorio delle Marche.
In discussione c’era il provvedimento che regolò la stagione 2020/2021, a una decisione sul quale la Lac riteneva d’essere ancora interessata. Il Tar ha però deciso diversamente: non si può infatti richiedere una pronuncia su una questione già esaurita, soprattutto se alla delibera impugnata ne sono seguite altre col medesimo oggetto.
Per ottenere una sentenza positiva non è infatti sufficiente essere interessati al risultato in modo astratto; è necessario «un interesse concreto al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio». E non è neppure la strategia giusta per tentare d’incidere sulla stagione in corso, né tantomeno su quelle future: «in nessun caso» si legge nel codice di procedure amministrativa «il giudice può pronunciarsi in riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati».
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