Il Tar ha respinto il ricorso delle associazioni animaliste contro il calendario venatorio della Lombardia: significative le motivazioni.
È la vittoria che serviva, per l’impatto concreto e il peso delle argomentazioni: respingendo il ricorso di Lac, Wwf, Lipu e Lndc (s’erano opposte Federcaccia, Libera caccia, Anuu migratoristi e Agrivenatoria biodiversitalia) contro il calendario venatorio della Lombardia, il Tar (sentenza 2583/24) dà un segno chiaro alla stagione 2024/2025.
È decisa la risposta alla richiesta di attivare la Consulta sulla legittimità della caccia alla luce del nuovo articolo 9 della Costituzione: ha carattere programmatico, «non immediatamente precettivo», e rinvia al legislatore, che peraltro dovrà bilanciarla con altri valori evitando che «emergano diritti tiranni», la scelta sul modo in cui garantire la tutela degli animali.
L’ordinamento dell’Unione europea «non pare vietare la caccia», per la quale il Consiglio d’Europa ha introdotto la nozione di sostenibilità; e il trattato sul suo funzionamento impone di rispettare le consuetudini delle nazioni.
Il Tar sottolinea che «l’attività venatoria è praticamente coeva alla storia umana»; e, «sebbene abbia perso ormai il suo carattere originario di prevalente – se non addirittura esclusiva – fonte di sostentamento delle comunità, rappresenta parimenti una parte della tradizione sociale e culturale italiana».
Inoltre, non bisogna dimenticare «che la caccia persegue oggi una finalità non solo ricreativa ma anche di misura di conservazione del patrimonio animale (si pensi all’abbattimento selettivo di specie invasive oppure [al tentativo di] limitare la diffusione di gravi patologie quali la peste suina africana)».
Motivazioni dettagliate
Analizzando nel concreto il calendario venatorio stagionale, il Tar considera ben motivata la scelta di consentire una giornata aggiuntiva di caccia ai turdidi da appostamento fisso nelle province di Bergamo e Brescia, «quelle dove storicamente è più diffusa».
Basandosi su uno studio della Federcaccia, la Regione segnala infatti il decremento degli appostamenti fissi e il contestuale calo dei cacciatori che utilizzano questa tecnica; né è cattivo lo stato di conservazione delle specie coinvolte.
Finisce respinta anche la contestazione sulla data di chiusura della caccia a uccelli acquatici, tordo e beccaccia: stando all’ultima versione del documento Key concepts, non si registrano sovrapposizioni con la migrazione prenuziale.
Infine, il Tar ribadisce che il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale «ha carattere scientifico», e che i suoi pareri non si basano solo su considerazioni sociali, economiche e culturali.
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