Il Tar ha respinto l’istanza dell’Eps che chiedeva di revocare la sospensione della delibera sul prolungamento della stagione di caccia agli acquatici in Veneto.
Per l’interesse pubblico le sue ragioni contano meno («appaiono minusvalenti») della salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale, «tenuto conto dell’approssimarsi del periodo di migrazione prenuziale»: con questa motivazione Ida Raiola, presidente della quarta sezione del Tar, ha respinto (decreto 45/2024) l’istanza dell’Ente produttori selvaggina che le chiedeva di revocare l’atto con cui aveva sospeso la delibera della giunta regionale, e dunque di riaprire fino a fine mese la caccia agli acquatici in Veneto.
A meno di sorprese clamorose e improbabili (la Lac, che con il proprio ricorso ha avviato tutta la vicenda, ha fatto sapere che sta valutando «un’istanza alla procura della Corte dei conti per danno erariale, e il deposito d’un esposto alla magistratura contro amministratori e dirigenza regionale) la stagione di caccia ad alzavola, codone e germano reale, le tre specie oggetto della controversia, s’è dunque conclusa definitivamente.
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