Per il Tar della Sardegna non è necessario disporre il recupero delle giornate di preapertura a gazza e ghiandaia anticipando la data di chiusura della caccia.
È una decisione in controtendenza rispetto a quanto si va raccontando dal dicembre 2017: respingendo il ricorso dell’associazione Earth, con la sentenza 760/2023 il Tar della Sardegna ha stabilito che non sempre la giunta deve disporre il recupero delle giornate di preapertura anticipando la chiusura della stagione per un arco temporale equivalente. Se, come nel caso di gazza e cornacchia grigia, la preapertura è stata consentita «esclusivamente in via eccezionale, specificamente alla posta e senza l’uso del cane, in due sole giornate, 3 e 7 settembre, [con una decisione motivata] in conformità al parere positivo dell’Ispra», per il Tar della Sardegna si può andare avanti fino alla data prevista dalla legge quadro. Sul punto dunque il calendario venatorio regionale resta intatto.
Sarà interessante capire che posizione assumerà il Consiglio di Stato in caso d’ulteriore ricorso: cambierà la decisione o la giurisprudenza?
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