Il Tar della Calabria ha accolto il ricorso d’Arcicaccia e Anuu migratoristi che contestavano i criteri usati dall’amministrazione per calcolare la corretta rappresentanza delle associazioni venatorie negli Atc Rc1 e Rc2.
In assenza d’accordi, la normativa prevede che per nominare gli esponenti delle associazioni venatorie nei comitati di gestione degli Atc l’amministrazione effettui «una valutazione di valore, e non meramente aritmetica», della rappresentatività espressa nel territorio di riferimento; è su questa base che con l’ordinanza cautelare 222/2023 il Tar della Calabria ha accolto il ricorso d’Arcicaccia e Anuu migratoristi e sospeso il decreto con cui la Città metropolitana aveva nominato i componenti degli Atc Reggio Calabria 1 e 2.
L’amministrazione ha ora a disposizione trenta giorni per procedere a una nuova nomina dei componenti, da scegliere «nel rispetto della rappresentatività sostanziale e non meramente formale».
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