È uccellagione e non caccia con mezzi vietati se, con strumenti diversi da armi da sparo, si rischia di provocare un indiscriminato impoverimento della fauna. Anche se la cattura non si verifica.
Non è richiesta l’effettiva cattura degli animali: perché si possa parlare di uccellagione basta predisporre “i mezzi quali trappole e reti idonei allo scopo”. Questo perché il reato si configura con “qualsiasi atto diretto alla cattura indiscriminata di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo”. Lo ribadisce la terza sezione penale della Cassazione. Temendo che la fauna possa impoverirsi, la legge punisce infatti chi utilizza sistemi di cattura con potenzialità offensiva indeterminata. A prescindere dall’abbattimento: “il reato si perfeziona anche nel caso in cui la cattura non si sia verificata”.
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