La Cassazione chiarisce quali poteri derivino dalla qualifica delle guardie zoofile.
Le discussioni sulla qualifica delle guardie zoofile riemergono a cadenza costante. La terza sezione penale della Cassazione torna sulla questione ribadendo che, anche se non sono agenti di pubblica sicurezza e sono agenti di polizia giudiziaria solo se di mezzo ci sono animali d’affezione, sono pur sempre guardie giurate. E dunque possono esercitare i poteri di vigilanza e accertamento concessi dalla legge quadro sulla caccia (articolo 28).
La 157/92 affida infatti la vigilanza venatoria anche alle guardie giurate delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal governo. Le guardie zoofile possono dunque chiedere a chi è “in esercizio o in attitudine di caccia” di esibire la licenza, il tesserino, la polizza assicurativa e la fauna abbattuta o catturata. Possono inoltre accertare, “anche a seguito di denuncia”, violazioni delle disposizioni sulla caccia e redigere verbali. Non possono però procedere a un sequestro, per il quale è necessario l’intervento di un agente di polizia giudiziaria.
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