Il Consiglio di Stato torna a esprimersi sulla qualifica e i poteri delle guardie zoofile.
I poteri delle guardie zoofile sono equivalenti a quelli degli agenti di polizia giudiziaria solo quando vigilano sugli animali d’affezione; in tutte le altre circostanze (caccia, conservazione della fauna selvatica, pesca, itticoltura, zootecnia, spettacoli) la legge concede loro solo i poteri di polizia amministrativa tra i quali non rientra il sequestro penale. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato (sentenza 5202/2022) accogliendo il ricorso del ministero dell’Interno contro il Tar del Piemonte; si ribalta così la sentenza favorevole alla presidente Enpa e a otto guardie zoofile che contestavano i limiti stabiliti dal decreto di nomina. Per il Consiglio di Stato quella originaria della prefettura è una decisione corretta.
Anche senza essere agenti di polizia giudiziaria, le guardie zoofile possono comunque esercitare i poteri di vigilanza e accertamento indicati dalla legge quadro sulla caccia; e dunque “possono accertare, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria; e redigere verbali […] in cui devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, da trasmettere all’ente da cui dipendono e all’autorità competente”. Ma niente di più, e soprattutto niente sequestro.
Non perdere le ultime notizie di caccia e i test di ottiche, armi e munizioni sul portale web di Caccia Magazine.