Considerando non rispettati il pluralismo delle associazioni venatorie e il criterio di rappresentatività dei cacciatori, il Tar ha annullato la nomina dei comitati di gestione degli Atc di Reggio Calabria.
Non si può interpretare il criterio della rappresentatività «da un punto di vista squisitamente numerico», e dunque non si può pensare che nella ripartizione dei posti nei comitati di gestione degli Atc «ciascuna associazione [venatoria si] assicuri un numero di [consiglieri] rigidamente proporzionale al numero dei cacciatori iscritti»: è necessario un correttivo, che renda possibile la presenza anche delle minoranze; è questa la motivazione con cui il Tar della Calabria (sentenza 673/24) ha accolto il ricorso di Anuu migratoristi e Arcicaccia, e annullato il decreto con cui il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria aveva nominato i componenti degli Atc Rc1 e Rc2 assegnandone uno alla Libera Caccia, uno all’Enalcaccia e ben quattro alla Federcaccia.
Per il Tar la lettura della Città metropolitana non è coerente con lo spirito della normativa: il criterio della rappresentatività, differente «dalla maggior rappresentatività» espresso altrove, non si modella in termini «assoluti e rigidamente numerici», ma in base «alle finalità perseguite», ossia il pluralismo: anche le associazioni che rappresentano un minor numero di cacciatori hanno diritto a partecipare alla gestione faunistica e all’organizzazione venatoria del territorio a caccia programmata.
Così non è se l’associazione più grande esprime quattro consiglieri su sei a disposizione, «assicurandosene la maggioranza schiacciante»: pertanto, dopo averne annullato il decreto di nomina, il Tar ha intimato alla Città metropolitana di approvarne un altro che in entrambi gli Atc assegni un consigliere a ciascuna delle sei associazioni più rappresentative.
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