Il Tar ha respinto il ricorso di Federcaccia: legittima la delibera della Regione sulla sospensione della caccia a pernice bianca e lepre variabile.
La Regione ha il potere di sospendere la caccia a pernice bianca e lepre variabile con un atto amministrativo come il calendario venatorio. Lo ha deciso il Tar respingendo il ricorso di Federcaccia. La giunta può servirsi di questo strumento per imporre “temporanee limitazioni al prelievo”: lo prevede la stessa legge regionale, se l’elenco delle specie cacciabili fosse rigido non occorrerebbe definirle daccapo ogni volta. Né si può pensare di intervenire sulla legge ogni volta che il contesto richieda di dover sospendere la caccia a una specie.
Il calendario venatorio è di per sé flessibile proprio perché possa essere modificato ogni anno senza bisogno di dover attivare l’iter legislativo. È proprio “per tener conto di situazioni particolari che deve indicare di volta in volta le specie cacciabili; potrebbero sussistere delle ragioni per cui è opportuno sospendere per un certo periodo il prelievo di una specie che successivamente potrà essere nuovamente cacciata”.
Anche nel merito la decisione di sospendere la caccia è legittima e ben motivata: se i dati sulla conservazione delle specie sono insufficienti, è bene seguire il principio di massima precauzione in attesa di approfondimenti ulteriori.
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