La Cassazione a sezioni unite si è espressa sulla natura pubblica degli Atc.
La partecipazione di soggetti privati non è sufficiente a trasformare la natura pubblica degli Atc. Lo ha ribadito le Corte di Cassazione a sezioni unite diffondendo le motivazioni di una sentenza di gennaio. È la legge a disciplinare la composizione dei comitati direttivi degli Atc che peraltro godono di forme di finanziamento non collegate al mercato; le loro decisioni, comprese quelle contabili, sono dunque assoggettate ai poteri di controllo e vigilanza degli enti pubblici territoriali.
La legge 157/92 prevede che la comunità insediata in un territorio si serva degli Atc per monitorare le risorse faunistiche e ambientali e attuare il regime e caccia programmata; ecco perché, a prescindere dal concorso dei privati, gli Atc hanno compiti di natura essenzialmente pubblicistica. Curiosità a margine: nelle stesse ore dalla Cassazione è arrivata una sentenza analoga sulla natura dei Tsn. Che sia il segno del grande ritorno del pubblico?
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