È vietato usare munizioni spezzate in piombo all’interno delle zone umide e fino a 100 metri dal loro limite esterno.
Nella giornata di ieri si sono rincorse diecimila voci su un intervento imminente della maggioranza dopo il fallimento della circolare interministeriale, ma finché il governo non avrà approvato un decreto o il parlamento una legge (e allora si capirà come reagirà la Commissione europea, che sulla questione aveva già ipotizzato l’apertura d’una procedura d’infrazione) la situazione è chiara: all’interno delle zone umide e fino a 100 metri dal loro limite esterno l’impiego di munizioni spezzate in piombo è vietato.
A differenza delle direttive che devono essere recepite negli ordinamenti nazionali, il regolamento europeo 57/2021 s’applica infatti automaticamente; e la scorsa settimana il Tar del Lazio ha chiarito che la circolare interministeriale a doppia firma Pichetto Fratin-Lollobrigida non è idonea a circoscriverne l’estensione alle cosiddette zone umide effimere.
Anche nelle zone umide temporanee
È dunque ampio l’elenco delle zone umide in cui s’applica il divieto; il regolamento europeo vi fa rientrare infatti «superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata»; ne fanno parte anche «le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea».
In queste zone usare munizioni spezzate in piombo è vietato; ed è vietato anche trasportarle, a meno che (strategia sconsigliata, la sanzione è penale) non si sia in grado di dimostrare che s’intendeva utilizzarle in una zona in cui è consentito.
Al momento fino alla fine della settimana il consiglio dei ministri, unica sede da cui può uscire in tempi brevi un atto con forza di legge, non è stato convocato; e chi pensa che possa essere il parlamento a risolvere rapidamente la questione non ne conosce i tempi né le dinamiche.
Verosimilmente a stagione in corso arriverà un nuovo provvedimento che definisca nel dettaglio l’estensione del divieto; ma fino a quel momento è necessario attenersi alla normativa in vigore, e dunque all’interno e in prossimità d’ogni zona umida impiegare soltanto i materiali alternativi come il ferro dolce, in gergo acciaio, e i metalli pregiati come bismuto, rame e tungsteno.
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