Caccia Magazine è riuscita a visionare in anteprima la proposta con cui quattro deputati della Lega intendono apportare alcune modifiche alla legge sulla caccia.
È ancora embrionale, addirittura non pubblicata sul sito ufficiale della Camera perché il testo potrebbe ancora essere modificato nella forma (non però nei contenuti), ma è bene cominciare a scoprire che cosa contenga la proposta di legge 1548 con cui quattro parlamentari della Lega (primo firmatario Francesco Bruzzone, poi Davide Bergamini, Mirco Carloni e Attilio Pierro) intendono apportare alcune modifiche alla legge sulla caccia, la 157/92.
La novità più dirompente riguarda la pianificazione: si propone infatti d’inserire il calendario venatorio regionale non in una delibera di giunta, ma in una legge che ne garantisca la validità quinquennale in parallelo con quella del piano faunistico-venatorio; l’elenco delle specie cacciabili dovrà rispettare quanto stabilito a livello statale, anche se le Regioni potranno modificare le date di riferimento (necessario il parere Ispra, trenta i giorni di tempo per formularlo) ed entro il 15 giugno d’ogni anno dovranno stabilire l’ammontare del carniere ed eventuali restrizioni territoriali.
Ok ai visori termici per la caccia di selezione
Potrebbero cambiare anche le abitudini concrete dei cacciatori: Bruzzone, Bergamini, Carloni e Pierro propongono infatti d’eliminare sia il silenzio venatorio di martedì e di venerdì, sia il limite massimo di tre uscite settimanali sia infine l’obbligo d’optare per una sola forma di caccia (vagante in zona Alpi; da appostamento fisso; altre forme di caccia nel territorio a gestione programmata).
Doppia novità anche per la caccia agli ungulati: per porre fine alla laboriosa procedura del riconoscimento delle equipollenze regionali si vogliono rendere le abilitazioni valide su tutto il territorio nazionale; e si vuole liberalizzare l’impiego dei visori termici nella caccia di selezione.
Se il disegno di legge sarà approvato, le Regioni potranno autorizzare l’allevamento di fauna selvatica non solo «a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale», ma anche di richiamo; infine, s’intende chiarire che la legge 157/92 «non s’applica alla fauna omeoterma a fenotipo ancestrale custodita in regime di detenzione e allevata in cattività da più d’una generazione, alle specie d’origine domestica e agli esemplari mutati».
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