Perde il porto d’armi chi consente che un minorenne vada a caccia con il suo fucile.
A prescindere dal modo in cui si chiude il procedimento penale, chi consente che un minorenne vada a caccia col suo fucile deve rinunciare alla licenza di porto d’armi; lo ha stabilito il Tar della Liguria con due sentenze distinte (66/2023 e 67/2023) con le quali ha respinto il ricorso contro le decisioni di questura e prefettura.
Il processo penale s’è concluso con l’estinzione del reato per oblazione; ma quanto accaduto è di per sé sufficiente a giustificare la dichiarazione d’inaffidabilità nell’utilizzo delle armi.
La legge
L’articolo 20 bis della legge 110/1975 prevede che «chiunque consegni [un’arma] a [minorenni privi] di licenza, a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio è punito con l’arresto fino a due anni». La pena è convertita in un’ammenda pecuniaria quando il fatto è commesso «nei luoghi predisposti per il tiro o in cui può svolgersi l’attività venatoria».
Ma la giustizia amministrativa segue criteri diversi: la revoca del porto d’armi è indipendente dalla sentenza penale.
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