La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il piano faunistico-venatorio del Veneto.
È un provvedimento che deve obbligatoriamente passare per un atto amministrativo, di per sé flessibile e dunque idoneo a «tutelare più efficacemente e adeguatamente le peculiari esigenze dell’ambiente e della fauna»: la Corte costituzionale (sentenza 148/2023) ha dunque dichiarato illegittimo il piano faunistico-venatorio del Veneto 2022-2027 contenuto nel primo articolo della legge regionale 2/2022.
Se contenuto in uno strumento rigido come una legge, il piano faunistico-venatorio regionale abbassa «gli standard minimi e uniformi di protezione della fauna» per definire i quali il potere dello Stato centrale non ha concorrenti (articolo 117 della Costituzione). Peraltro del piano contestato sono evidenti «le caratteristiche proprie dell’atto amministrativo»; è infatti esplicitamente «punto di sintesi e convergenza tra vincoli, interessi e istanze» diversi.
La Corte costituzionale aveva ricevuto l’incartamento del Tar del Veneto che doveva esprimersi sul ricorso del comune di Rivoli Veronese; la Regione lo aveva infatti escluso dalla Zona faunistica delle Alpi in base a un mero criterio altimetrico estraneo alla normativa statale. Anche sul fatto specifico la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della legge regionale, che ha abbassato gli standard minimi di protezione del territorio; per la sua classificazione la legge 157/92 non fa infatti riferimento «a dati puramente morfologici, né ritiene quello altimetrico un criterio prioritario».
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