La sesta sezione civile della Cassazione chiarisce quale sia la responsabilità degli Atc (spoiler: non c’è) in caso di un incidente con un cinghiale o in generale con la fauna selvatica.
L’Atc non può essere coinvolto in un procedimento in cui si chiede il risarcimento dei danni di un incidente con un cinghiale, o in generale con la fauna selvatica. È il senso dell’ordinanza 2026/2022 (pubblicazione 24 gennaio) con cui la sesta sezione civile della Cassazione ha accolto il ricorso dell’Atc Ancona 2 e rinviato la causa al tribunale in diversa composizione. Per quanto non direttamente condannato a risarcire i danni, l’Atc si era infatti visto imporre il pagamento delle spese legali a compensazione.
Ma è un errore del tribunale: l’Atc è competente per “la sola materia della caccia” e pertanto “del tutto estraneo ai profili di responsabilità civile” legati alla circolazione stradale; e sulla questione non esiste “né è mai esista alcun’incertezza”. Il tribunale avrebbe dunque dovuto condannare la Regione a coprire le spese legali sostenute dall’Atc; perché dopo la riforma Delrio (2014) sui poteri delle Province nessuno ha più dubbi sul soggetto da chiamare in causa dopo un incidente con la fauna.
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