Il calendario venatorio della Puglia non sarà soggetto a sospensione, il Tar respinge il ricorso. La motivazione dell’ordinanza può costituire un precedente di peso.
Il parere Ispra è obbligatorio ma non vincolante, le Regioni possono discostarsene con un’adeguata motivazione: il Tar spiega così la propria ordinanza con cui salva il calendario venatorio della Puglia. Respinto dunque il ricorso dell’associazione ambientalista che ne chiedeva la sospensione. Secondo il tribunale niente giustifica l’istanza cautelare. E, come sottolinea la Federcaccia in una nota di commento, il Tar della Puglia ha avallato il prelievo di moriglione e pavoncella. In effetti rispetto a quanto accaduto nelle Marche e in Calabria stavolta il ricorso viene respinto in toto.