A distanza di mesi il Tar del Veneto ha confermato la propria decisione sulla caccia alla starna.
La motivazione a sostegno era «stereotipata», nonché «tautologica e inadeguata a superare le considerazioni dell’Ispra» dalle quali ci si può discostare solo in presenza di «dati univoci, specifici e aggiornati che [le] smentiscano»: il Tar (sentenza 15/2025) ha dunque ribadito che a inizio stagione è stato giusto intervenire sul calendario venatorio del Veneto e vietare la caccia alla starna, modificando quanto originariamente stabilito (l’aveva consentita nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 30 dicembre) dalla giunta regionale.
Solo nella memoria presentata nel corso del giudizio la Regione ha spiegato come si sta muovendo «sulla pratica selettiva di soggetti geneticamente più adatti» e «sulle tecniche di preambientamento [che consentono] di introdurre artificialmente delle starne con caratteristiche similari [a quelle] selvatiche»: si tratta però di «una motivazione postuma», che non può integrare quelle dell’istruttoria.
Accogliendo il ricorso dell’associazione Earth, con la stessa sentenza il Tar ribadisce quanto aveva già deciso sulla data di chiusura della caccia al germano reale: come per canapiglia e gallinella d’acqua, bisogna anticiparla dal 30 al 20 gennaio.
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