Respingendo il ricorso contro il calendario venatorio regionale, il Tar dell’Umbria chiarisce che i key concept per la migratoria non sono giuridicamente vincolanti.
Se ce ne fosse stato ancora bisogno, è il passaggio che segnala definitivamente l’urgenza di un indirizzo centralizzato: rispetto a quella del Tar delle Marche è infatti opposta la decisione assunta dal Tar dell’Umbria, che respingendo il ricorso contro il calendario venatorio regionale (sentenza 670/24; lo avevano presentato Lipu, Wwf, Enpa e Lndc) ha detto che i key concept per la migratoria non sono giuridicamente vincolanti.
È la stessa giurisprudenza dell’Unione europea a segnalare che «i dati possono tutt’al più costituire, in ragione dell’autorità scientifica di cui godono i lavori del comitato Ornis e a meno che non si fornisca una prova scientifica contraria, una base di riferimento per valutare se una regola sia conforme a una determinata disposizione della direttiva Uccelli».
Allo stesso modo la giurisprudenza italiana «assegna ai key concept valenza statistica di tipo probabilistico-prudenziale, suscettibile di prova contraria sulla scorta di elementi idonei a evidenziare tempistiche riproduttive diverse».
Basandosi su studi più recenti rispetto ai key concept e sulle analisi dello stato di conservazione delle specie, la Regione Umbria s’è mossa nel modo giusto nel momento in cui ha deciso di fissare al 30 gennaio la chiusura della caccia a beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e uccelli acquatici (alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, porciglione); chi contesta i calendari non può limitarsi a segnalare i passaggi in cui s’allontanano dal parere dell’Ispra e dai key concept, ma deve esaminare le argomentazioni a sostegno ed eventualmente confutarle.
Leggi le ultime notizie di caccia e i test di ottiche, armi e munizioni sul portale web di Caccia Magazine.