Il piano straordinario per la gestione della fauna in Gazzetta

Il piano straordinario per la gestione della fauna in Gazzetta: due cinghiali
© Reinier van der Windt / shutterstock

Previsto dalla legge di bilancio approvata a fine 2022, il piano straordinario per la gestione della fauna entra in vigore.

Oltre che dei cacciatori formati, indipendentemente dall’Atc o dal comprensorio alpino d’appartenenza e dalla forma di caccia prescelta, per le operazioni di controllo il piano straordinario quinquennale per la gestione della fauna consente alle Regioni d’avvalersi anche di «società private, ditte specializzate, operatori professionali, cooperative e singoli professionisti».

Già previsto dal provvedimento con cui il governo ha ampliato i poteri del commissario straordinario alla peste suina africana, il coinvolgimento degli operatori professionali viene dunque istituzionalizzato per il controllo di tutte le specie; è chiaro infatti il testo del decreto che, predisposto dai ministeri di Ambiente e Agricoltura, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (è la numero 152, data 1° luglio).

Introdotto dall’ultima legge di bilancio, il nuovo articolo 19-ter della legge 157/92 trova dunque esecuzione; le Regioni hanno sei mesi di tempo per recepire il contenuto del decreto adottando o aggiornando i relativi piani di gestione (anche, se ritenuto necessario, quelli che definiscono gli interventi urgenti contro la peste suina africana). Nelle aree protette il coordinamento degli interventi resta responsabilità dell’ente gestore.

Selettività

Perché il controllo sia efficace è necessario impiegare tecniche di prelievo selettive, con le quali si possano identificare correttamente specie e individui target; solo così infatti si può «intervenire in maniera mirata [sulle cause effettive] delle problematiche o sulle classi di sesso ed età che trainano la dinamica d’una popolazione selvatica». In linea generale, il governo ricorda che «ridurre numericamente le classi delle femmine e dei giovani rappresenta uno strumento prioritario per [diminuire] la capacità riproduttiva di talune specie e contenere rapidamente le presenze». Tra gli strumenti selettivi sono esplicitamente annoverate anche le ottiche termiche.

Sarà inoltre fondamentale standardizzare le procedure di raccolta dei dati sia sull’abbattimento, con annesso dettaglio geografico, sia sui danni all’agricoltura sia sugli incidenti stradali provocati; ogni anno le Regioni dovranno spedire un report all’Ispra.

Il cinghiale protagonista

Per contenere la diffusione del cinghiale il governo impone «un incremento rilevante del prelievo in controllo»; è necessario raggiungere «quote equiparabili a quelle espresse dal prelievo venatorio». La braccata sarà però consentita solo in contesti particolari come «aree agricole con limitata vegetazione naturale o situazioni accertate di forte concentrazione».

Se per la caccia la cessione diretta delle carne, preferibilmente dopo un abbattimento con munizioni senza piombo, sarà permessa, per il controllo faunistico no; sarà dunque obbligatorio conferirla ai centri di lavorazione della selvaggina, fatta eccezione per le quote con cui si compensa o incentiva la partecipazione alle operazioni. Il ricavato della vendita servirà a compensare i danni da selvaggina ma anche a «incentivare la segnalazione delle carcasse o le attività di controllo»; le Regioni dovranno inoltre istituire una rete capillare di centri di raccolta e di sosta sul territorio.

Scopri le ultime notizie di caccia e i test di ottichearmi e munizioni sul portale web di Caccia Magazine.