Respingendo il ricorso di Verdi ambiente e società, il Tar chiarisce quali siano i poteri delle Regioni sui calendari venatori.
L’amministrazione può discostarsi dal parere Ispra, obbligatorio ma non vincolante, a patto che la sua decisione sia adeguatamente motivata e ben supportata dal punto di vista tecnico-scientifico: il Tar della Puglia ribadisce quali siano i poteri delle Regioni sui calendari venatori. La sentenza arriva alla fine di una vicenda estenuante e di quarantatré (quarantatré!) pagine decisamente articolate. E dunque, respingendo i ricorsi di Verdi ambiente e società, il Tar consente alla Regione di disporre periodi di caccia che si discostino da quelli suggeriti da Ispra, chiaramente all’interno del quadro definito dalla 157/92. L’Ispra mantiene comunque un ruolo centrale, lo mantiene anche se non articola la propria struttura in uffici regionali. L’organizzazione interna del lavoro, contestata da Federcaccia, nulla rileva “in un’epoca di acquisita consapevolezza del rilievo continentale, se non intercontinentale, delle migrazioni dell’avifauna”.
Le indicazioni sui prossimi calendari
Il Tar della Puglia considera formalmente inutile pronunciarsi sul calendario venatorio 2019/2020. Di fatto però fatto riconosce alla Regione di essersi ben mossa per evitare pericoli al patrimonio faunistico e pregiudizio alla stagione venatoria e scava nei profili di merito per dare indicazioni sul futuro, “considerano la ciclicità dell’attività procedimentale in materia di calendari venatori”. È la stessa mossa effettuata dai colleghi toscani e marchigiani tra luglio e agosto.
E dunque: è legittimo il prelievo nelle aree contigue e, se regolamentato, all’interno di Rete Natura 2000 e in prossimità delle coste; l’auspicio di evitare il piombo nella caccia agli ungulati non ha al momento riscontri nella legge; ok alle botti in resina per l’appostamento temporaneo e ok anche alla mobilità venatoria. Sull’ultimo punto il Tar non si espone fino in fondo, il 6 ottobre la Corte costituzionale deve esprimersi sul ricorso del governo, ma fa capire che l’esistenza dei regolamenti e il consenso degli organi di gestione mettono da parte ogni problema. Niente da dire sul piano faunistico-venatorio: il ricorso è stato presentato oltre i termini. E il piano prorogato rimane valido se non è tempestivamente impugnato.
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