Fuoristrada e caccia: buone notizie in Toscana

Fuoristrada e caccia

Fuoristrada e caccia: facilitata la vita dei cacciatori toscani che devono transitare su piste forestali per raggiungere appostamenti o zone di caccia.

La recente approvazione dell’emendamento (PDL 407- Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021) proposto dal consigliere regionale senese Simone Bezzini (PD) consente ai cacciatori di arrivare agevolmente ai luoghi di caccia con il proprio fuoristrada transitando su piste forestali.

Il testo dell’emendamento

Dopo l’articolo 53 della Pdl n. 407, nel Capo II bis (Disposizioni in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore) introdotto con il presente emendamento, è inserito il seguente:

Capo II bis

Disposizioni in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore

Art. 53 bis

Circolazione fuori strada dei veicoli a motore. Inserimento dell’articolo 28 quinquies nella l.r. 3/1994.

1. Dopo l’articolo 28 quarter della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 è inserito il seguente:

Art. 28 quinquies

Circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico-venatorie e venatorie.

1. Per lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie e venatorie i comuni possono individuare nel proprio territorio percorsi fissi, in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), nei quali sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore.

2. L’individuazione è fatta secondo i criteri di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 48/1994.

3. I comuni individuano i percorsi previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore.

4. Il comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui al comma 1, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.

Conseguentemente, nel preambolo, dopo il punto 34 del “considerato” è inserito il seguente:

34 bis. Alla luce della positiva applicazione delle disposizioni riguardanti la circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico-venatorie e venatorie riscontrata nel triennio di vigenza della l.r. 10/2016, è opportuno permettere in via ordinaria ai comuni di individuare nel proprio territorio percorsi fissi nei quali sia permessa la circolazione fuori strada dei veicoli a motore per lo svolgimento di tali attività;

RELAZIONE

Con il presente emendamento, osservata la positiva applicazione delle disposizioni riguardanti la circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico-venatorie riscontrata nel triennio di vigenza della l.r. 10/2016 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana), si propone, mediante apposita modifica alla l.r. 3/1994, di consentire in via ordinaria ai comuni di individuare nel proprio territorio percorsi fissi nei quali sia concessa la circolazione fuori strada dei veicoli a motore per lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie e venatorie.