Il Tar delle Marche chiarisce quali siano natura e funzioni degli Ambiti territoriali di caccia.
In alcune circostanze le funzioni degli Ambiti territoriali di caccia sono di tipo pubblico, pur se esercitate da un’associazione di diritto privato. Pertanto «le procedure di affidamento dei servizi di gestione faunistica devono rispettare i principi di parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza, trasparenza, imparzialità e proporzionalità». L’avvocato Leonardo Guidi commenta così la sentenza del Tar favorevole a un suo assistito, un tecnico faunistico che ricorreva contro un bando di selezione dell’Atc Pesaro 1.
L’Atc deve muoversi come «ogni pubblica amministrazione» spiega ancora Guidi. Il suo potere è infatti «riconducibile all’esercizio di funzioni pubbliche, in ragione della natura collettiva del bene oggetto di tutela», chiaramente la fauna.
“La normativa sulla caccia” si legge nella sentenza del Tar “rende direttamente compartecipi i soggetti interessati a un aspetto ludico (sic) della vita associata con la migliore gestione della risorsa costituita dalla selvaggina cacciabile, espressamente dichiarata bene patrimoniale indisponibile dello Stato”.
Natura e funzioni degli Ambiti territoriali di caccia: il caso nel dettaglio
Le attività oggetto del bando per l’assistenza tecnica “sono in tutta evidenza di rilevanza pubblica”. Ecco perché è illegittima la limitazione delle candidature delineata dall’Atc che, tra i requisiti di ammissione, prevedeva “lo svolgimento di un servizio di almeno tre anni in favore di almeno un Atc marchigiano”.
Quando intende circoscrivere i requisiti per partecipare a un bando, chi ricopre un ruolo pubblico deve conformarsi ad alcuni principi. Certo, quelli che sovrintendono a un corretto procedimento amministrativo (“economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza”). Ma non bastano. È necessario anche rispettare “i principi sanciti dai trattati istitutivi dell’Unione europea o elaborati in sede giurisdizionale dalla Corte di Giustizia”. Nel dettaglio, “libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, proporzionalità”. Una collaborazione triennale con un Atc marchigiano è invece “un requisito estremamente restrittivo e del tutto privo di motivazione”.