Il Tar dell’Umbria chiarisce che la legge non ammette il foraggiamento del cinghiale per la caccia di selezione.
Caccia e controllo faunistico sono due pratiche qualitativamente diverse: pertanto, anche se ammesso per le operazioni di controllo, il foraggiamento del cinghiale per la caccia di selezione resta vietato; lo ha chiarito il Tar dell’Umbria (sentenza 596/2022) accogliendo il ricorso della Legambiente contro la delibera regionale che consentiva agli Atc di autorizzarlo.
La sentenza della Corte costituzionale che ampliando l’elenco delle figure impiegabili nelle operazioni di controllo faunistico consente di coinvolgerci anche i cacciatori abilitati non ne elimina infatti le differenze dalla caccia di selezione; finché la legge 157/92 non cambia, alcune pratiche tipiche del controllo faunistico non possono pertanto essere esportate.
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