Vincenzo Caputo, commissario straordinario alla peste suina africana, ha firmato l’ordinanza 2/2024, con la quale apre all’autoconsumo della carne di cinghiale anche nei territori sottoposti a restrizione.
In caso di test negativo, anche nelle zone di restrizione II e III le Regioni possono autorizzare al consumo privato della carne (per definirlo ci si serve spesso del termine «autoconsumo», in opposizione alla cessione) coloro che hanno partecipato alle operazioni di depopolamento del cinghiale; lo prevede ordinanza 2/2024 firmata nelle scorse ore da Vincenzo Caputo, commissario straordinario alla peste suina africana.
Tutti i cinghiali abbattuti devono essere stoccati presso una casa di caccia o un centro di raccolta della selvaggina ritenuto idoneo, e manipolati e movimentati soltanto dopo la conferma dell’esito negativo del test.
Nella zona I, ossia quella perimetrale, diventa possibile la cessione delle carni «in piccole quantità» direttamente al consumatore finale, ma anche ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione.
Ricordando che nelle zone di restrizione II e III, quelle infette, restano vietate la caccia al cinghiale e la caccia collettiva a tutte le specie, l’ordinanza specifica che, come per l’intralcio alle operazioni di depopolamento, per il foraggiamento attrattivo del cinghiale s’applicano le sanzioni previste per danni cagionati a terzi. L’ordinanza resterà in vigore fino al 31 marzo 2025.
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