Quando si calcola la durata della stagione venatoria non contano le singole giornate di sospensione; la Corte costituzionale ha depositato le motivazioni per cui ha bocciato la legge regionale ligure 32/2020.
L’arco temporale massimo di caccia a una specie equivale non alla somma delle singole giornate, ma al periodo continuativo compreso tra l’apertura e la chiusura: è per questo che è incostituzionale la legge regionale 32/2020 con cui la Liguria aveva definito un nuovo modo per calcolare la durata della stagione venatoria. È netta la pronuncia della Corte costituzionale che nel pomeriggio di ieri ha depositato le motivazioni della sentenza 69/2022; accolto dunque il ricorso del governo.
Calcolando la durata complessiva della stagione, la legge regionale ligure prevedeva di non contare i giorni di divieto temporaneo di caccia a una specie; ma si tratta di un’interpretazione difforme rispetto alla lettera della legge 157/92, che prevede che le Regioni non possano allungare o frammentare l’arco temporale massimo “con recuperi successivi alla data finale”.
Perché se ne possa garantire la conservazione, le specie cacciabili hanno infatti bisogno di quello che la Consulta definisce “periodo di pacificazione venatoria”; ossia “un adeguato periodo di tranquillità per la nidificazione e la riproduzione” la cui tutela l’articolo 117 della Costituzione assegna esclusivamente allo Stato centrale.
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