Il commissario straordinario alla peste suina africana ha disciplinato il meccanismo delle sanzioni per chi intralcia le operazioni di depopolamento del cinghiale.
Eventuali atti di «danneggiamento, manomissione o intralcio» durante le operazioni finalizzate al depopolamento del cinghiale nelle aree colpite dalla peste suina africana e in quelle circostanti saranno puniti come interruzione di pubblico servizio (articolo 340 del codice penale: reclusione fino a un anno, e da uno a cinque anni per capi e promotori) e diffusione di malattia a piante e animali (articolo 500: reclusione da uno a cinque anni); lo ha stabilito il commissario straordinario Vincenzo Caputo firmando l’ordinanza 3/2023.
Nella delibera si dispone inoltre che dal collaudo le Regioni Piemonte e Liguria avranno massimo trenta giorni per prendere definitivamente in consegna le recinzioni.
Al momento non si sa quanti siano i casi di peste suina africana riscontrati nell’Italia continentale; negli 802 citati dal bollettino ufficiale del ministero della Salute (435 nell’Alessandrino; 306 in Liguria; 55 a Roma; 6 in Calabria) non sono infatti ancora calcolati quelli confermati in Campania ove, dopo il confronto con il governo e la Commissione europea, Vincenzo De Luca ha inserito 17 comuni nella zona infetta.
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