Incardinati in commissione i ddl che intendono inserire la tutela della biodiversità e i diritti degli animali in Costituzione.
La prima commissione del Senato ha calendarizzato i tre disegni di legge che mirano a inserire il rispetto della biodiversità e i diritti degli animali in Costituzione. Lo ha annunciato il presidente Borghesi (Lega) nell’ultima seduta.
Sono tre, 83, 212 e 1203, i ddl che puntano a modificare la Carta: evidentemente la commissione dovrà tirar fuori una sintesi da proporre poi all’aula.
Due disegni di legge, a firma rispettivamente De Petris (Leu) e Perilli (5 Stelle), intervengono sull’articolo 9 della Costituzione. L’obiettivo è far riconoscere la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi come diritti fondamentali della persona e della comunità. La Repubblica si impegna a renderli effettivi, a proteggere la biodiversità e a promuovere il rispetto degli animali.
Il ddl 212, prima firmataria la stessa De Petris, va più a fondo. Non solo perché interviene su due articoli, il 9 e il 117, ma anche perché propone il riconoscimento degli animali come esseri senzienti. Bisogna garantire, vi si legge poi, che vivano in modo compatibile con le loro caratteristiche etologiche.
Diritti degli animali in Costituzione: un iter lungo
La calendarizzazione dei provvedimenti ha incontrato il plauso immediato di Sergio Costa. Il ministro dell’Ambiente si dice «certo» che la discussione «troverà l’accordo delle forze politiche». Perché apre una «visione di lungo periodo». Il governo è d’accordo nell’inserire «la protezione dell’ambiente e della biodiversità e lo sviluppo sostenibile» tra i principi fondamentali del sistema costituzionale.
L’iter non è rapido. La commissione dovrà preparare un ddl coordinato, votarlo e portarlo in aula. La riforma costituzionale richiede la doppia lettura conforme Senato-Camera-Senato-Camera. Se nella terza e nella quarta votazione la legge viene approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi, l’articolo 138 della Costituzione prevede il referendum (senza quorum) nel caso in cui lo richiedano un quinto dei membri di una Camera, o 500.000 cittadini, o cinque consigli regionali. La strada per inserire i diritti degli animali in Costituzione ha preso comunque il via.
L’articolo 9 della Costituzione
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Il ddl 83 (De Petris, 18ª legislatura)
All’articolo 9 della Costituzione si aggiungono tre commi.
Tutela l’ambiente e gli ecosistemi, come diritto fondamentale della persona e della comunità, promuovendo le condizioni che rendono effettivo questo diritto.
Persegue il miglioramento delle condizioni dell’aria, delle acque, del suolo e del territorio, nel complesso e nelle sue componenti, protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali.
La tutela dell’ambiente è fondata sui princìpi della precauzione, dell’azione preventiva, della responsabilità e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente.
Il ddl 1203 (Perilli, 18ª legislatura)
All’articolo 9 della Costituzione si aggiunge un comma.
La Repubblica tutela l’ambiente e l’ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle future generazioni.
Il ddl 212 (De Petris, 18ª legislatura)
All’articolo 9 della Costituzione si aggiungono tre commi.
La Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.
La Repubblica persegue il miglioramento delle condizioni dell’aria, delle acque, del suolo e del territorio, nel complesso e nelle sue componenti. La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi costituisce diritto fondamentale della persona e della collettività ed è fondata sui princìpi di precauzione, azione preventiva, responsabilità e correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente. La Repubblica promuove le condizioni necessarie a rendere effettivo tale diritto.
La Repubblica riconosce gli animali come esseri senzienti e ne promuove e garantisce il rispetto a un’esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche.
All’articolo 117, lettera s), si stabilisce inoltre che lo Stato ha potestà esclusiva nella legislazione sugli animali.