Il Tar dell’Abruzzo investe la Consulta della costituzionalità della legge che definisce i criteri di rappresentanza delle associazioni venatorie negli Atc.
C’è il rischio che la legge regionale che definisce i criteri di rappresentanza delle associazioni venatorie negli Atc abruzzesi (è la 11/2023, terzo comma dell’articolo 3) sia incostituzionale: nei prossimi mesi dunque la Consulta dovrà esprimersi su un tema particolarmente delicato, visto che ha direttamente a che fare col ruolo dei cacciatori nella gestione del territorio.
Del tema l’ha investita il Tar dell’Aquila (ordinanza 300/2024) in risposta ai ricorsi presentati da Arcicaccia, Libera Caccia ed Enalcaccia.
La questione è tecnicissima. La legge al momento in vigore in Abruzzo specifica che per la designazione dei sei cacciatori in ciascuno dei comitati di gestione si debba seguire il metodo D’Hondt, o delle più alte medie, che fornisce risultati molto diversi dal metodo Hare, o dei più alti resti: favorisce infatti le liste più grandi.
Due diversi metodi di calcolo
In questo caso l’effetto disproporzionale avvantaggia la Federcaccia, che negli Atc Salinello e Vomano-Fino rappresenta il 60% dei cacciatori e ha ottenuto più dell’83% dei seggi, a scapito di Enalcaccia, Libera Caccia e Arcicaccia.
Per evitare gli effetti peggiori del proporzionale il Tar ritiene sufficiente lo sbarramento che la legge regionale fissa intorno al 6,6% («un quindicesimo dei cacciatori residenti nella provincia in cui ricade [l’Atc]»); inoltre il diverso metodo di calcolo tra le associazioni venatorie e le altre categorie (rappresentanti di agricoltori, ambientalisti, istituzioni) non pare basarsi «su alcuna giustificazione logica», considerato che il parametro che conta è lo stesso (la rappresentatività provinciale) così come l’organo che si compone.
Ciò comunque non significa che superare lo sbarramento dia automaticamente diritto a schierare un esponente nel comitato di gestione; è però opportuno che chi supera il 6,6% possa partecipare alla ripartizione dei posti sulla base di un criterio di rappresentanza proporzionale non distorsivo.
Per il Tar la legge regionale dell’Abruzzo viola dunque la Costituzione in tre articoli: il 2 (non consente a tutti i cacciatori di poter concorrere a gestire il territorio, anche se sono iscritti ad associazioni nazionali che superano lo sbarramento), il 3 (il principio d’uguaglianza s’applica non solo alle persone fisiche, ma anche a quelle giuridiche) e il 117, secondo l’effetto che assume alla luce della legge 157/92. Starà alla Corte costituzionale decidere se è vero.
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