Se formati, anche i cacciatori possono prendere parte alle operazioni di controllo faunistico.
L’elenco previsto dall’articolo 19 della 157/92 non è tassativo: se le leggi regionali lo consentono, alle operazioni di controllo faunistico possono prendere parte anche cacciatori abilitati, guardie venatorie e ambientali volontarie, guardie giurate. Lo ha stabilito la Corte costituzionale decidendo sulla questione sollevata dal Tar della Toscana dopo il ricorso di Wwf, Enpa, Lav e Lac.
La riduzione del personale di polizia provinciale e l’aumento degli ungulati hanno infatti determinato una serie di criticità a danno di ecosistemi e attività antropiche. Coinvolgere più soggetti nelle operazioni di controllo, sempre sotto il coordinamento delle istituzioni pubbliche, aumenta dunque “lo standard minimo di tutela ambientale previsto dalla disposizione statale”; serve infatti a riportare “a un livello fisiologico la consistenza del personale qualificato destinato a eseguire i piani d’abbattimento”.
Il cacciatore ha però bisogno di una formazione specifica, non riducibile all’abilitazione alla caccia di selezione: l’articolo 37 della legge regionale 3/94 perde dunque il comma 4-ter. È infatti da escludersi “il mero coinvolgimento dei cacciatori senza la previsione di specifici e adeguati programmi di formazione in materia di tutela ambientale”.
La Corte costituzionale ha dunque deciso di aggiornare l’orientamento che aveva seguito dal 2005, tassativo l’elenco previsto dalla legge quadro. Dopo quindici anni “alcune condizioni specifiche di ordine sia normativo sia fattuale sono infatti sensibilmente mutate”.
Ps. Dalla sentenza si desume quanti fossero i cacciatori toscani nel 2018: circa 72.000, dimezzati rispetto al 1995.
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