Il Tar delle Marche ha stabilito che non si può inserire la braccata tra le tecniche di controllo del cinghiale.
La nuova formulazione della legge 157/92 consente di coinvolgere i cacciatori nelle operazioni di controllo faunistico, e la Regione Marche ha adeguatamente calcolato la presenza del cinghiale basandosi sull’ammontare dei danni alle colture agricole, ma non tutto il piano 2018-2023 va bene: la seconda sezione del Tar (sentenza 170/2024) ha dunque deciso d’accogliere in parte il ricorso di Lac e Wwf.
Risultano fondate le censure sulla braccata come metodo di controllo faunistico: si tratta infatti di una tecnica che non assicura la selettività del prelievo; che può impattare su specie diverse, come cervo o capriolo; che può favorire l’erratismo dei cinghiali, facendoli concentrare nelle aree protette o distribuire più sparsi sul territorio, con danni più estesi alle colture e maggior rischio d’incidenti stradali. Peraltro il Tar ribadisce che deve considerarsi braccata qualsiasi intervento con più d’un cane, dunque anche la girata con due o tre cani abilitati come limieri.
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