Non si può usare un’ordinanza per coinvolgere i coadiutori nelle attività di contenimento del cinghiale. Il Tar della Liguria accoglie il ricorso contro il Comune di Porto Venere.
Non si può passare da un’ordinanza se si vogliono coinvolgere i coadiutori nelle attività di contenimento del cinghiale. È netta la sentenza del Tar della Liguria: l’Associazione vittime della caccia vince il ricorso contro il Comune di Porto Venere, il cui territorio ricade all’interno del parco regionale. Il controllo della diffusione del cinghiale è rimesso a chi gestisce l’area protetta, tanto più in presenza di specifici piani.
Fin qui il caso specifico che potrebbe limitarsi a una breve nelle pagine interne di cronaca locale. Ma ciò che il Tar ribadisce sugli strumenti pubblici d’intervento ha un rilievo ben maggiore. Lo strumento dell’ordinanza non è infatti legittimo, si legge, per fronteggiare una situazione diffusa da anni su tutto il territorio (ligure nella circostanza, ma la riflessione è estendibile). Tanto più se c’è modo di intervenire con gli strumenti consueti.
L’ordinanza può infatti essere utilizzata solo in situazioni specifiche. Ossia: 1) eccezionali; 2) imprevedibili; 3) “che costituiscano una concreta minaccia per la pubblica incolumità”; 4) nell’impossibilità di usare i mezzi ordinari.