Non è necessaria un’intesa con le amministrazioni comunali perché la Regione possa determinare i confini delle aree contigue ai Parchi. Il Tar ha respinto il ricorso di tre comuni del Lazio.
Le amministrazioni comunali non hanno diritto di esser coinvolte nella procedura con cui si definiscono i confini delle aree contigue ai Parchi, assegnata per legge alle Regioni d’intesa con l’organismo di gestione; in quella fase il loro ruolo ha a che fare soltanto con “la mera ricognizione topografica del territorio”. Lo stabilisce il Tar del Lazio (sentenza 322/2022) respingendo il ricorso dei comuni di San Biagio Saracinisco, Picinisco e Vallerotonda contro la Regione. I comuni esercitano un potere specifico soltanto in un secondo momento, una volta che sia stato stabilito il perimetro della zona; allora infatti possono “adottare piani di sviluppo e utilizzo delle aree contigue, sotto diversi profili”.
Tra aumento dell’estensione dell’area (+18%) e introduzione di vincoli paesaggistici e “pregiudizievoli per le aziende faunistico-venatorie”, per i tre comuni ricorrenti la delibera approvata dalla Regione nel febbraio 2021 senza un’intesa valeva un ricorso al Tar; che però ha chiarito che l’intesa non è necessaria.
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