La Corte costituzionale ha chiarito che le Regioni sono libere d’intervenire sulla definizione dei confini dei Parchi regionali.
Sulla pianificazione paesaggistica no, è necessario coinvolgere il governo centrale, ma sui confini dei Parchi regionali le Regioni hanno competenza esclusiva; possono dunque decidere di modificarli senza violare la legge nazionale né la Costituzione; e niente vieta che in sede di pianificazione si possa decidere d’estendere la tutela anche alle aree passate all’esterno.
Lo ha deciso la Corte costituzionale (sentenza 115/2023) respingendo il ricorso del governo (non quello in carica: la data di presentazione risale a qualche giorno prima delle elezioni politiche, quando in carica c’era ancora Mario Draghi) contro l’articolo 18 della legge 7/2022 della Liguria, che intervenendo sulla 12/95 aveva modificato i confini dei Parchi regionali delle Alpi liguri, dell’Antola, dell’Aveto e del Beigua.
Approvando l’emendamento della giunta, il consiglio regionale decise d’intervenire sul perimetro per renderlo «maggiormente [aderente] alle istanze delle comunità locali e fare in modo che [fosse] meglio definito sul territorio ricalcandone elementi certi, come sentieri e mulattiere, al fine di rendere più agevole la gestione». Mossa dunque consentita, eventualmente anche in altre regioni.
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