Il Tar della Campania ha chiarito che la competenza territoriale delle guardie venatorie volontarie non è legata alla provincia di residenza.
Né la legge nazionale né le leggi regionali della Campania prevedono alcuna correlazione tra la residenza delle guardie venatorie volontarie e l’ambito territoriale in cui possono operare, legato soltanto alla circoscrizione di competenza dell’autorità che ne consente l’impiego. Lo ha stabilito la quinta sezione del Tar (sentenza 5682/2023, presidente Maria Abbruzzese) accogliendo il ricorso della Lipu contro la Regione Campania che sosteneva che il raggio operativo fosse limitato alla provincia di residenza. È una precisazione fondamentale: le guardie venatorie non sono infatti assimilate agli agenti di polizia giudiziaria, la cui competenza s’estende su tutto il territorio nazionale.
Il Tar sottolinea che la situazione è in realtà chiara già da una decina d’anni: nel 2013 il consiglio regionale della Campania modificò infatti la legge 26/2012 per eliminare l’esplicito riferimento alla provincia di residenza.
La sentenza ha immediati risvolti concreti: oltre a quelle delle associazioni di protezione ambientale, la legge riguarda infatti anche le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio.
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