Non ci sono eccezioni al divieto di caccia nei valichi montani interessati dalla migrazione dell’avifauna.
Il divieto di caccia nei valichi montani interessati dalle rotte migratorie è assoluto; pertanto la Corte costituzionale (sentenza 254/2022) ha dichiarato illegittimo l’articolo 43 (terzo comma) della legge regionale lombarda 26/93 che lo circoscriveva al comparto di maggior tutela della zona Alpi.
Peraltro i valichi montani non incidono sul calcolo della quota di territorio tutelabile (10-20% in zona Alpi, 20-30% nel resto del Paese), perché la loro protezione «sfugge al bilanciamento degli interessi proprio del piano faunistico»; la legge nazionale sulla caccia intende infatti «prevenire un’attività che, se autorizzata nei confronti degli uccelli in transito, potrebbe trasformarsi, per la concentrazione degli esemplari, in un consistente impoverimento della specie interessata».
È il motivo per cui la Corte costituzionale ha ritenuto infondato (ma forse sarebbe meglio dire superfluo) il ricorso del Tar della Lombardia sull’articolo 10 (terzo comma) della 157/92. La definizione di una percentuale massima di territorio in cui si può imporre il divieto di caccia riguarda infatti esclusivamente i territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria, «momento di composizione d’interessi contrapposti»; non ci rientrano i valichi montani per i quali il divieto «è funzionale solo a garantire il passaggio indenne delle specie migratorie».
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