Se esistono altri modi per venire a conoscenza del divieto, l’esercizio della caccia in una zona protetta non tabellata resta punibile.
Non servono per forza i cartelli: la cartografia pubblicata su internet e richiamata dal piano faunistico-venatorio basta a rendere colpevole chi caccia in una zona protetta non tabellata. La tabellazione rende facilmente presumibile la conoscenza del divieto, ma non è uno strumento indispensabile. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Cassazione pubblicando le motivazioni della sentenza 14246.
La Cassazione ribadisce poi che l’insieme delle aree naturali protette è più ampio della somma di parchi e riserve. Vi si annoverano infatti anche zone di protezione speciale e zone speciali di conservazione per le quali Regioni e Province autonome possono prevedere misure specifiche, anche parziali.
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