La Cassazione chiarisce quali siano le sanzioni da adottare nei confronti di chi, a caccia chiusa, pratica la caccia di selezione fuori dal distretto di riferimento.
Chi, durante la chiusura generale della caccia, pratica la caccia di selezione fuori dal distretto di riferimento incorre in una sanzione penale, non semplicemente amministrativa. È infatti autorizzato al prelievo selettivo solo in una specifica zona: se ne esce, viola il divieto generale di caccia. Lo ha deciso la terza sezione penale della Cassazione.
Proprio per la sua natura di gestione del territorio, la caccia di selezione prevede la “conoscenza di un determinato ambito e delle sue esigenze di equilibrio naturale”. Necessariamente, si legge nella sentenza, “si riferisce quindi a una ben precisa zona e al conseguente equilibrio faunistico che si tende colà a instaurare ovvero [i.e. oppure] a mantenere”. Chi opera al di fuori delle zone per le quali è stato autorizzato si muove in territori “che non conosce e che quindi non gli possono per principio consentire la caccia di selezione”.
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