Il governo impugna la legge che modifica la disciplina della caccia da appostamento in Liguria.
No, il silenzio-assenso per la caccia da appostamento no. Il governo ha impugnato la legge regionale della Liguria nella parte che prevede che, per la costruzione degli appostamenti temporanei, “il consenso [del proprietario o del conduttore del fondo] si intenda validamente accordato nel caso in cui non esista un formale diniego”. Secondo il governo un’indicazione di questo tipo viola la potestà esclusiva dello Stato sull’ordinamento civile e sulla tutela dell’ambiente. Il consenso deve essere esplicito.
Il comma sotto inchiesta è quello che apre il secondo articolo della 9/2020, approvata per modificare la legge regionale sulla caccia. Resta l’obbligo di “rimuovere il materiale usato per la costruzione dell’appostamento al venir meno del consenso del proprietario o conduttore del fondo”. Ma secondo il legislatore regionale il diniego deve essere esplicito. Non così per il governo che, come già quella della Lombardia, porta la legge sulla caccia in Liguria davanti alla Corte costituzionale.
Quali sono gli appostamenti temporanei in Liguria?
La legge regionale considera fissi gli appostamenti “costruiti in muratura o altra solida materia” destinati a durare almeno una stagione di caccia. Tutti gli altri, compresi i palchi per il colombaccio, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e quelli “costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna” sono temporanei.
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