Le Regioni avrebbero dovuto adeguarsi autonomamente alle indicazioni dell’Unione europea sulla caccia a moriglione e pavoncella.
In teoria l’intervento del governo non sarebbe stato neppure necessario: una volta che l’Unione europea aveva disposto il divieto di caccia a moriglione e pavoncella in assenza di uno specifico piano d’azione, le Regioni avrebbero dovuto autonomamente adeguarsi. Lo stabilisce il Tar della Toscana accogliendo il ricorso di Lipu, Wwf, Enpa e Lav sul calendario venatorio 2020/2021.
La riforma costituzionale del 2001 assegna infatti alle Regioni una potestà legislativa diretta, che non ha bisogno del coordinamento del governo. L’articolo 18 della legge 157/92 (“il presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Agricoltura, d’intesa con il ministro dell’Ambiente, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell’elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio”) risente dell’epoca in cui è stato formulato. Ma ora, si legge nella sentenza, “le Regioni hanno ottenuto il riconoscimento di un’autonoma competenza a dare attuazione alla normativa comunitaria e internazionale”.
L’adesione all’accordo Aewa impone all’Italia l’obbligo di adottare tutte le misure di conservazione richieste; e le Regioni devono darne “immediata attuazione amministrativa” per quanto di loro competenza.
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