La Cassazione considera dubbia la costituzionalità di una legge regionale che non prevede autorizzazione edilizia per gli appostamenti fissi di caccia.
Anche se non ha rinviato gli atti alla Consulta, la Cassazione (sentenza 5436/2023) mette in dubbio che sia compatibile con la Costituzione una legislazione regionale che non prevede autorizzazione edilizia per gli appostamenti fissi di caccia; già nel 2012 fu infatti cassato un articolo della legge regionale del Veneto che prevedeva l’esonero.
La legge coinvolta nella causa è la numero 1/2015 dell’Umbria; il suo articolato consente infatti di realizzare appostamenti fissi, purché di dimensioni modeste («non più di quattro metri quadrati per singola struttura»), anche senza titolo edilizio.
Al di là dell’oggetto specifico (la struttura sotto indagine supera le dimensioni massime stabilite dalla legge e si configura come «una casa sull’albero», peraltro in una zona sismica) la sentenza pesa in prospettiva: quanto margine le leggi nazionali lasciano alle Regioni sulla costruzione degli appostamenti?
La legge
All’articolo 118 (comma l) la legge dell’Umbria 1/2015 consente di eseguire senza titolo abilitativo edilizio «le strutture per il prelievo venatorio di cui all’articolo 89, comma 2»; si tratta di quelle disciplinate «dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 14/1994 […]», ossia appostamenti fissi e temporanei, «per una superficie dell’area di sedime non superiore a quattro metri quadrati per singola struttura».
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