La legge 157/92 è chiara: il Tar del Piemonte ribadisce che non è possibile prevedere deroghe all’annotazione sul tesserino venatorio.
In tavola non c’era più il quando, su cui la Regione si era già corretta dopo l’ordinanza cautelare, ma il se: ebbene, il Tar Piemonte ha in parte accolto il ricorso di Lac, Lav, Fondazione per l’ecospiritualità, Circolo Legambiente L’Aquilone deliberando che non si possano prevedere deroghe all’annotazione sul tesserino venatorio. Neppure, come prevedeva il calendario venatorio 2019/2020, per le specie oggetto di incentivazione faunistica, ungulati e tipica alpina abbattute nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.
La Regione però vince sulla seconda parte del ricorso. Se autorizzati dai concessionari, anche i non residenti possono cacciare negli istituti a gestione privata che ricadono nelle aree contigue alle aree protette.
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