Annotazione dell’abbattimento sul tesserino venatorio: legittima la legge delle Marche sul prelievo accertato.
È legittimo prevedere che l’annotazione dell’abbattimento sul tesserino venatorio sia apposta solo a prelievo accertato. Lo sancisce la Corte costituzionale che, respingendo il ricorso del governo Conte I, convalida la legge 44/2018 delle Marche.
Ci vuole la massima tempestività, è vero, ma “in relazione a un evento effettivamente realizzatosi”. La formulazione della legge serve infatti a precisare che “l’abbattimento sia accertato, ossia costituisca un dato reale ed effettivo, e non semplicemente presunto”. Qualora l’abbattimento non sia subito evidente, prima di annotarlo il cacciatore deve procedere alla verifica, da “effettuare immediatamente dopo aver sparato”.
La legge, spiega ancora la Consulta, non apre dubbi su come gestire l’annotazione di un selvatico certamente abbattuto ma da recuperare – certo che deve essere annotato subito – o di uno ferito o non rinvenuto. Perché in questo caso non si può parlare di abbattimento, tanto meno di abbattimento accertato. È una circostanza in cui “il dato numerico della fauna selvatica non risulta con certezza alterato”. Né peraltro, conclude la Corte, si può ritenere, “alla luce delle finalità di acquisire informazioni affidabili, che la norma statale obblighi ad annotare eventi incerti con l’effetto paradossale, contraddittorio rispetto alla finalità di tutela della fauna selvatica, di fornire dati solo ipotetici in merito alla sua composizione”.